Verifica dell'efficacia della formazione 2025: cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni

13.08.2026

Dal 2025 non basta più erogare formazione: va verificata anche l'efficacia nel tempo. Scopri cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni e come adeguarsi

Formazione sulla sicurezza: perché dal 2025 l'attestato non basta più

Immaginate un'azienda che, negli ultimi cinque anni, ha fatto tutto "per bene": corsi organizzati puntualmente, aule piene, attestati archiviati con cura in una cartella. Poi arriva un controllo, oppure — peggio — un infortunio. E la prima domanda che qualcuno pone non è più "avete fatto formazione?", ma "come sapete che ha funzionato?".

È una domanda che fino a poco tempo fa quasi nessuno si poneva in questi termini. Da maggio 2025, invece, è diventata una domanda a cui il datore di lavoro deve saper rispondere con dati alla mano, non con un attestato di frequenza mostrato come prova sufficiente.

Cosa dice davvero il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo unico in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Sostituisce gli accordi del 2011 e del 2016, che per oltre un decennio hanno definito durate, contenuti e modalità dei corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La novità che ha attirato meno titoli di giornale, ma che avrà più conseguenze pratiche, riguarda la verifica dell'efficacia della formazione. L'Accordo chiede esplicitamente al datore di lavoro di garantire e verificare che la formazione erogata ai lavoratori produca effetti reali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa — non solo che sia stata erogata e formalmente attestata.

In altre parole: fino a ieri l'obbligo si esauriva, di fatto, nell'organizzare il corso e nel far superare una verifica finale. Da oggi, l'obbligo prosegue ben oltre l'ultima ora d'aula.

La differenza tra "hanno imparato" e "lo stanno facendo"

Per capire perché questo cambio di prospettiva non è un tecnicismo burocratico, è utile distinguere due momenti che nella pratica quotidiana finiscono spesso per essere confusi.

La verifica dell'apprendimento avviene a fine corso: un test, un colloquio, una prova pratica. Misura cosa il partecipante ha capito e ricorda nell'immediato, in un contesto protetto, con il docente ancora presente. È un passaggio necessario — condiziona il rilascio dell'attestato — ma fotografa solo il momento più artificiale possibile: quello in cui il lavoratore sa di essere valutato.

La verifica dell'efficacia è un'altra cosa. Riguarda ciò che accade mesi dopo, quando il lavoratore è tornato alla sua routine, nessuno lo sta osservando con un test in mano, e la vera domanda diventa: applica davvero le procedure apprese? Usa correttamente i DPI quando nessuno controlla? Ha cambiato comportamento, oppure il corso è stato solo un'interruzione di qualche ora nella sua giornata di lavoro?

È una distinzione che chiunque abbia gestito formazione aziendale conosce intuitivamente, anche senza averla mai formalizzata: un conto è passare un esame, un altro è cambiare abitudini radicate. Il nuovo Accordo, per la prima volta, chiede di misurare la seconda cosa, non solo la prima.

Come si verifica, in pratica, l'efficacia della formazione

L'Accordo non lascia le aziende senza indicazioni. Indica strumenti concreti, applicabili a qualsiasi tipologia di corso rivolto ai lavoratori, da mettere in campo a una certa distanza dal termine della formazione — indicativamente tra sei mesi e un anno.

Il primo strumento è l'analisi dei dati infortunistici e dei quasi-incidenti: confrontare gli indicatori del reparto o della mansione coinvolta prima e dopo il corso permette di individuare, con numeri oggettivi, se qualcosa è effettivamente migliorato. Il secondo è il questionario di follow-up, rivolto direttamente ai lavoratori formati, che raccoglie quanto ricordano dei contenuti e quanto li applicano nella pratica quotidiana. Il terzo, probabilmente il più informativo, è la check-list osservativa: un preposto o un responsabile diretto osserva sul campo se le procedure apprese vengono effettivamente rispettate, non riferite a parole.

Nessuno di questi tre strumenti, da solo, racconta la storia intera. Usati insieme, però, restituiscono un quadro molto più affidabile di quanto potrebbe fare un singolo questionario di gradimento compilato all'uscita dall'aula, per quanto ben costruito.

Perché conviene muoversi prima, non dopo

C'è una tentazione comprensibile, di fronte a un nuovo adempimento: trattarlo come una formalità da gestire quando arriverà un controllo, non prima. È una scelta rischiosa, per due motivi che vanno oltre la sola conformità normativa.

Il primo è che un'azienda che aspetta l'ispezione per organizzare la verifica di efficacia, semplicemente, non ha i dati per farla: la baseline pre-corso, il termine di paragone necessario per dimostrare un miglioramento, va raccolta prima del corso, non ricostruita a posteriori. Chi comincia tardi perde la possibilità di dimostrare un progresso, anche quando quel progresso c'è stato davvero.

Il secondo motivo è più operativo: la verifica di efficacia, se impostata correttamente, non è solo un adempimento da subire, ma uno strumento che restituisce informazioni preziose. Se a sei mesi da un corso una parte dei lavoratori non applica ancora le procedure apprese, è un segnale che qualcosa nella formazione, nell'organizzazione del lavoro o nella supervisione va corretto — molto meglio scoprirlo con un questionario che con un infortunio.

Da dove cominciare

Per chi si occupa di formazione all'interno di un'azienda, o per chi la formazione la eroga come consulente, il punto di partenza pratico è costruire un sistema semplice ma completo: una fotografia di partenza prima di ogni corso, una verifica di apprendimento seria a fine corso, e un momento programmato — non lasciato al caso — di verifica sul campo qualche mese dopo.

Non serve reinventare tutto da zero: bastano un paio di questionari ben calibrati, una check-list condivisa con i preposti, e la disciplina di tornare a guardare i dati quando il momento arriva, e non solo se qualcuno lo chiede. È un cambio di abitudine più che di burocrazia, ed è quello che, di fatto, il nuovo Accordo Stato-Regioni chiede a ogni datore di lavoro a partire da oggi.


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I nostri percorsi includono la verifica dell’efficacia formativa lungo tutto il processo: dalla baseline pre-corso alla valutazione in itinere, fino al report finale dettagliato. Forniamo indicatori chiari, evidenze documentali e suggerimenti operativi per migliorare nel tempo. Per saperne di più o richiedere una proposta personalizzata, scrivici a info@spconsulenzaeformazione.it e ti risponderemo rapidamente.

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